Ai coniugi intendono separarsi e/o divorziare è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’ufficiale dello stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero
L’assistenza di un avvocato è facoltativa.
NON è tuttavia possibile procedere davanti all’Ufficiale dello Stato Civile nel caso in cui siano presenti:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita con l’assistenza di almeno un avvocato per parte.
I coniugi devono raggiungere l'accordo senza alcun patto di trasferimento patrimoniale