Per svolgere una attività di commercio di oggetti preziosi occorre ottenerne la relativa autorizzazione, rilasciata dal Questore; l’autorizzazione si ottiene presentando domanda corredata della documentazione prevista al SUAP territorialmente competente, come previsto dalla Sezione I, Tabella A del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 , che provvede a trasmetterla alla Questura.
L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita appartenenti alla stessa società o impresa individuale, anche se ubicati in località diverse.