Normativa
D.Lgs. n. 114/98, articolo 15.
D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 , articolo 1, commi 2, 4, 5.
Procedura
La vendita sottocosto deve essere comunicata al comune, indicando l'ubicazione dell’esercizio almeno 10 giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno.
Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta.
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
E' vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quello dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza.