Ai sensi dell'articolo 126bis comma 2 del nuovo codice della strada, chiunque commetta una violazione alle norme del cds che comportino la decurtazione dei punti della patente e non avvenga contestazione immediata della stessa, ha la facolta' di comunicare, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di violazione, ad un ufficio di polizia,i dati del trasgressore, ovvero di colui che era alla guida del veicolo col quale era stata commessa la violazione.
in mancanza di comunicazione, non verranno decurtati punti dalla patente di guida ma verra' conseguentemente applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 126bis cds.