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A chi è rivolto

A coloro che necessitano di pagare o ricevere informazioni relative a TARI

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Descrizione

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Soggetto attivo dell’obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.


Come fare

Per i soggetti obbligati la dichiarazione iniziale di occupazione/detenzione ai fini TARI, deve essere presentata  all'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso  entro 90 giorni solari o comunque non oltre il 30/6 dell'anno successivo  dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile ossia dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione , a mezzo posta, via e-mail o sportello fisico, l'apposito modulo è scaricabile dal sito internet del Comune o disponibile presso gli sportelli fisici ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, e decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, infatti ogni soggetto passivo TARI ha anche  l’obbligo nei termini sopra indicati, di presentare la dichiarazione  per le successive variazioni e/o cessazioni, sempre utilizzando la modulistica predisposta scaricabile dal sito internet del Comune o disponibile presso gli sportelli fisici, e decorre dal giorno in cui si è verificato l'evento .

L’obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l’occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l’obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa, salvo che l’obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
L’obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione o riduzione dalla tariffa.

Verificare la modulistica allegata e/o contattare l'ufficio di competenza.

Cosa serve

Per il pagamento della Tassa : modello F24 semplificato trasmesso dall' Ufficio Tributi

Per attivazione/variazione /cessazione del servizio :  Dichiarazione TARI + copia documento identità del dichiarante

Cosa si ottiene

Attivazione-variazione-cessazione del servizio del pagamento della Tassa sui Rifiuti TARI.

Il pagamento della TARI con quietanza dell'eseguito versamento da conservare per almeno 5 anni dall'anno successivo a quello di pagamento.





Tempi e scadenze

La TARI è riscossa a rate le cui scadenze sono approvate annualmente  con deliberazione di Consiglio Comunale.

Per l'anno 2025 il pagamento può essere fatto in 3 rate  15/1/2026-28/2/2026-30/4/2026 oppure in unica soluzione alla scadenza della seconda rata.

Costi


Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario,
secondo quanto previsto dal MTR e MTR-2 di cui alle delibere n.443/2019 R/Rif n. 363/2021/R/RIF dell’Autorità per la regolazione dell’Energia , reti e ambiente (ARERA) e successive modifiche e integrazioni.
La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani.
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria.   La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute
nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione 386/2023/R/RIF di ARERA ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate in €.0,10 euro/utenza per la componente UR1a per la copertura costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti , in €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2a per la copertura delle agevolazione riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Con deliberazione 133/2025/R/RIF ARERA ha istituito da 1/1/2025 una apposita componente perequativa UR3a pari a €.6,00 a utenza per garantire la copertura del bonus rifiuti introdotto dal D.L. 124/2019.




La

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Pagamento tari.pdf [.pdf 42,43 Kb - 22/11/2023 - 23/11/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Regolamenti

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 19/06/2025 10:45:29

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