Regole per il calcolo della tariffa
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.
Riferimenti normativi
Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili.
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Regole Generali di calcolo della Tariffa
Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale,
La tariffa è composta da una quota fissa, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. L’insieme dei costi sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe parametrate al numero degli occupanti.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. La quota fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,
Ai soggetti passivi del tributo TARI, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente pari al 5%. La deliberazione 386/2023/R/RIF di ARERA ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate in €.0,10 euro/utenza per la componente UR1a per la copertura costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e rifiuti volontariamente raccolti , in €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2a per la copertura delle agevolazione riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Con deliberazione 133/2025/R/RIF ARERA ha istituito da 1/1/2025 una apposita componente perequativa UR3a pari a €.6,00 a utenza per garantire la copertura del bonus rifiuti introdotto dal D.L. 124/2019.
ESEMPIO DI CALCOLO
Utenza domestica abitazione mq 100 componenti nucleo nr.3
Parte fissa: mq100 x tariffa p.fissa 0,52302=52,302 Parte variabile: tariffa p.variabile 101,90989
52,302+101,90989=154,21189xtributo provinciale 5%= 161,92
Utenza non domestica cat.13 negozi abbigliamento …. mq 100
Parte fissa : mq 100xtariffa p.fissa 1,42990=142,99 Parte variabile: mq100xtariffa p.variabile 1,70801=170,801
142,99+170,801=313,791xtributo provinciale 5%=329,48.
Con delibera ARERA 386/2023/r/rif vengono applicate dal 1.1.2024 ad ogni utenza le componenti perequative UR1 x copertura costi di gestione rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti e UR2 x copertura agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.
Con delibera ARERA 133/2025/r/rif viene applicata dal 1.1.2025 ad ogni utenza la componente perequativa UR3 x copertura agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
Ultimo aggiornamento pagina: 18/11/2025 09:46:42